Art. 7.
(Prove di esame).

      1. L'esame di Stato consta di tre prove scritte e di un colloquio.
      2. La prima prova scritta è di italiano e deve tendere ad accertare le capacità espressive logico-linguistiche, artistiche e culturali del candidato.
      3. La seconda e la terza prova scritta vertono su materie caratterizzanti ciascun corso di studi, per le quali l'ordinamento vigente preveda verifiche scritte. La terza prova può anche avere carattere grafico o scritto-grafico o tecnico-pratico.
      4. I testi relativi alle tre prove scritte sono inviati dal Ministero della pubblica istruzione. Le materie oggetto della seconda e terza prova scritta sono individuate dal medesimo Ministero nell'ultima settimana del mese di maggio.
      5. Il colloquio si svolge sui contenuti di tutte le discipline dell'ultimo anno di corso e su questioni e temi che siano stati approfonditi anche attraverso ricerche ed esperienze compiute sotto la guida dei docenti del consiglio di classe.
      6. È assicurata la possibilità del candidato di approfondire gli argomenti che hanno formato oggetto delle prove scritte.
      7. Per l'educazione fisica, la prova è limitata alla discussione dei soli profili teorici di tale insegnamento.

 

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      8. Il Ministro della pubblica istruzione, con decreto da emanare, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i corsi di studio per i quali la terza prova scritta sia grafica, scritto-grafica o tecnico-pratica.
      9. Nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca o slovena, le prove scritte e il colloquio sono svolti nella rispettiva lingua.
      10. I candidati che, per gravi motivi di salute o di famiglia, si trovino nell'impossibilità di partecipare allo svolgimento di una sola prova scritta possono sostenere la prova suppletiva secondo le modalità sta bilite dal Ministro della pubblica istruzione, con l'ordinanza di cui all'articolo 13, comma 2.